COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. PORTUENSE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 62 DEL 9.2.2006 IN MERITO ALLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA PORTUENSE – COLLI PORTUENSI DEL 5.2.2006 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. PORTUENSE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 62 DEL 9.2.2006 IN MERITO ALLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA PORTUENSE - COLLI PORTUENSI DEL 5.2.2006 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione appellata sul presupposto che il programma gara, allegato al comunicato ufficiale, recava chiaramente l’orario della gara in questione, ore 15,00, e quindi la società ospitante era tenuta a presentarsi in quell’orario e non alle ore 11,00 come in effetti avvenuto; rilevato altresì che la reclamante deduce altresì che, in ogni caso, la società ospitante, constatato dopo essere giunta sul campo che la gara era stata fissata alle ore 15,00 per concomitanza con altra gare, avrebbe potuto fermarsi o ripresentarsi nell’orario giusto, considerando che si trattava di società limitrofa; considerato che la società Portuense aveva comunicato l’orario delle gare interne per le ore 11,00 e che la gara in questione era stata spostata per concomitanza con altra gara alle ore 15,00 e tale modifica non era stata evidenziata sul comunicato ufficiale, come sempre avviene, con apposita comunicazione, né erano state effettuate, come è prassi, comunicazioni via fax o telegramma; rilevato che, nella specie, tale omissione concretizza effettivamente un disguido organizzativo, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado, e quindi appare corretta la decisione di far recuperare la gara, anche in rapporto all’atteggiamento della società Colli Portuensi che, essendosi recata effettivamente sul campo nell’orario usuale di disputa delle gare interne della società Portuense, non fa certo presumere la volontà di rinunciare alla gara; rilevato infine che la valutazione della reclamante in merito alla possibilità della società Colli Portuensi di poter comunque disputare la gara, essendo venuta comunque a conoscenza dell’orario giusto quando era arrivata sul campo, non può essere accolta in quanto non può pretendersi dalla stessa un tempo di attesa così lungo, anche in rapporto alle indubbie difficoltà organizzative e logistiche che ciò avrebbe comportato; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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