COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ANGUILLARA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.2.2006 E 17.3.2006 A CARICO DI MANCIUTIA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON C.U. N.22 DEL 2.2.2006 E 23 DEL 9.2.2006 (Gara: REAL ANGUILLARA – CAPRAROLA del 28.1.2006 e FORTITUDO NEPI – ANGUILLARA del 4.2.2006 – Campionato Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ANGUILLARA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.2.2006 E 17.3.2006 A CARICO DI MANCIUTIA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON C.U. N.22 DEL 2.2.2006 E 23 DEL 9.2.2006 (Gara: REAL ANGUILLARA – CAPRAROLA del 28.1.2006 e FORTITUDO NEPI – ANGUILLARA del 4.2.2006 – Campionato Calcio a 5 Serie D) La Commissione Disciplinare letto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, come da richiesta, il calciatore interessato; sentito, telefonicamente, l’arbitro, osserva: il calciatore, ascoltato dalla Commissione, ha, nella sostanza, confermato i fatti descritti dagli arbitri, sia con riferimento al primo che al secondo episodio, semplicemente ridimensionando le proprie responsabilità; in ogni caso è da dire, con riferimento alla squalifica comminata con il C.U. 22 del 2.2.2006, che non è possibile impugnare con uno stesso reclamo due diverse sanzioni; per ciò che attiene alla squalifica di cui al C.U. n. 23 del 9.2.2006, il calciatore,pur confermando di aver dato disposizioni tecniche ai propri compagni, di aver assunto le vesti dell’allenatore e di aver contestato in più occasioni ed in maniera colorita l’operato arbitrale, negava di aver ingiuriato il direttore di gara. Negava, altresì, di aver lasciato a quest’ultimo un proprio documento e di averlo contattato direttamente. Sentito l’arbitro, questi confermava quanto sostenuto nel referto e ribadiva di aver chiaramente riconosciuto il MANCIURIA come colui che lo ingiuriava dall’esterno del recinto di gioco. In ogni caso, dati i fatti, appare congruo ridurre lievemente la sanzione comminata al MANCIURIA, con riferimento al secondo episodio. Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DELIBERA • Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente al provvedimento di cui al C.U. n. 22 del 2.2.2006; • Di accoglierlo parzialmente in relazione alla sanzione di cui al C.U. n. 23 del 9.2.2006, riducendo la squalifica del Sig. MANCIURIA ROBERTO al 10.3.2006. • La tassa reclamo va restituita.
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