COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL COLLE SAN MAGNO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 18 DEL 2-2-2006 IN MERITO ALLA GARA VIS CERVARO – COLLE SAN MAGNO DEL 29-1-2006 3^ CATEGORIA FROSINONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL COLLE SAN MAGNO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 18 DEL 2-2-2006 IN MERITO ALLA GARA VIS CERVARO – COLLE SAN MAGNO DEL 29-1-2006 3^ CATEGORIA FROSINONE. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiale e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto di gara, allegando certificati medici relativi alle lesione riportate da un proprio tesserato; osservato preliminarmente che il reclamo, per quanto attiene il risultato della gara, non è ammissibile in quanto non è stato inoltrato ritualmente alla società avversaria; rilevato che, per quanto attiene le sanzioni ai tesserati, pur non contenendo il reclamo elementi utili a riconsiderarle dal punto di vista della identificazione dei soggetti incolpati, le decisioni appaiono troppo severe in rapporto ai precedenti in materia che di solito puniscono la mera partecipazione ad una rissa collettiva con sanzioni inferiori al minimo reclamabile; osservato infine che, nel caso specifico, non vi sono motivi particolari per arrivare ad un inasprimento delle sanzioni di solito irrogate per casi analoghi e quindi vanno rifissate come da dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico dei calciatori FRAIOLI Roberto, TORIIERO Mauro e PIRAS Francesco da quattro a due giornate effettive di gara; Di ridurre la squalifica a carico dei calciatori Vecchio Gaetano e Bove Simone dal 20 marzo 2006 al 28 febbraio 2006. Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente al risultato della gara. La tassa reclamo va restituita.
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