COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare 1) RECLAMO DEL A.S. CAMPOLONIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOC. CAMPOLONIANO E DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO BRUNO E DI DUE GARE A CARICO DEI CALCIATORI GRILLO GIANLUCA, GRILLO ROBERTO, GJONI ALBERT E FERNANE JADUAD 2) RECLAMO DEL A.S. REAL POGGIO BUSTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOC. REAL POGGIO BUSTONE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE FASCIOLO ALBERTO E FINO AL 12/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE SANTORI MICHELE PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 12/1/06 ( Gara: Campoloniano – Real Poggio Bustone del 8/1/06 – Camp. III CAT. RIETI )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare 1) RECLAMO DEL A.S. CAMPOLONIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3, DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOC. CAMPOLONIANO E DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO BRUNO E DI DUE GARE A CARICO DEI CALCIATORI GRILLO GIANLUCA, GRILLO ROBERTO, GJONI ALBERT E FERNANE JADUAD 2) RECLAMO DEL A.S. REAL POGGIO BUSTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3, DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOC. REAL POGGIO BUSTONE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE FASCIOLO ALBERTO E FINO AL 12/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE SANTORI MICHELE PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 12/1/06 ( Gara: Campoloniano - Real Poggio Bustone del 8/1/06 - Camp. III CAT. RIETI ) La Commissione Disciplinare; • visti i reclami in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udite, come da richiesta, le Società interessate; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: Disposta la riunione dei due reclami per connessione, va dichiarata innanzitutto la inammissibilità dei ricorsi relativi all’ammenda di € 50,00 a carico delle Società e la squalifica per due gare a carico dei calciatori Grillo Gianluca, Grillo Roberto, Gjoni Albert e Fernane Jaduad: ai sensi dell’art. 41 C.G.S. non sono infatti impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 e la squalifica dei calciatori fino a due giornate. Confermata quindi la squalifica per tre gare a carico del calciatore Grillo Bruno, per aver partecipato alla rissa (sanzione aggravata in quanto capitano), questa Commissione ritiene che le motivazioni addotte dalle reclamanti, per contestare la decisione assunta dall’Arbitro di sospendere la gara, non appaiono assumibili. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha infatti confermato che alla rissa scoppiata in campo avevano partecipato giocatori di entrambe le squadre, e che egli non aveva “ esibito palesemente ” i dovuti provvedimenti disciplinari - a seguito dei quali entrambe le squadre si sarebbero venute a trovare con un numero di calciatori inferiore al minino regolamentare - proprio a causa del clima di forte tensione che si era creato, che avrebbe potuto mettere a rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella dei giocatori. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, va quindi considerata del tutto corretta ed opportuna la decisione di sospendere la gara. Ed invero, a tal riguardo, a nulla rilevano le circostanze addotte dalla Soc. Campoloniano, e cioè che la squadra stesse in quel momento conducendo l’incontro per due reti a zero, sicché non aveva alcun interesse a far degenerare la gara, e che la rissa fosse stata causata esclusivamente dal comportamento violento dei giocatori del Real Poggio Bustone. Come è stato più volte ricordato, nel caso di rissa generale, non ha infatti alcuna influenza, né il risultato della gara al momento, né l’attribuzione della responsabilità dell’evento scatenante, essendo sufficiente che la colluttazione abbia coinvolto un numero ragguardevole di giocatori di entrambe le squadre, e che l’Arbitro non sia stato in grado, per la virulenza dei comportamenti, di ripristinare la calma, notificando i provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori individuati e responsabili degli episodi di violenza e di riprendere poi la gara in condizioni di sufficiente sicurezza per sé e per i giocatori. La Soc. Real Poggio Bustone ha inoltre reclamato avverso la squalifica del calciatore Fasciolo Alberto fino al 30/6/2006, deducendo che autore del gesto di violenza nei confronti del giocatore avversario Gjoni Albert era stato il calciatore Battisti Pasqualino, che ha i capelli biondi e lunghi sul dietro, e non già il Fasciolo, che ha i capelli neri e corti, e si trovava peraltro molto distante dal punto dello scontro. Il giocatore Battisti Pasqualino, comparso dinanzi a questa Commissione, ha confermato di essere stato l’autore del gesto di violenza, sottoscrivendo il relativo verbale. Interpellato al riguardo, l’Arbitro ha precisato che il calciatore che aveva colpito l’avversario con un calcio al volto aveva effettivamente i capelli biondi e lunghi dietro la nuca, e ha quindi riconosciuto di aver annotato sul taccuino, per disguido, un numero di maglia, che non era quello del calciatore che si era reso responsabile della condotta violenta. Accertato l’errore di trascrizione compiuto dall’Arbitro, andrà quindi revocata la squalifica fino al 30/6/2006 inflitta al calciatore Fasciolo, squalifica che dovrà invece essere comminata al calciatore Battisti Pasqualino, effettivo responsabile del grave gesto di violenza. A ulteriore motivo di reclamo, la Soc. Real Poggio Bustone ha dedotto altresì l’eccessività della squalifica inflitta al calciatore Santori Michele. Questa Commissione, poiché in effetti il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere dal giocatore nei confronti dell’Arbitro, non ha assunto alcun connotato di aggressività, se non verbale, ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - respinge in toto il reclamo proposto dalla A.S. CAMPOLONIANO; - respinge il reclamo proposto dalla A.S. REAL POGGIO BUSTONE avverso il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, e dell’ammenda di € 50,00 a carico della società; - accoglie il reclamo relativo al calciatore FASCIOLO ALBERTO e, per l’effetto, revoca la squalifica inflitta a quest’ultimo, e commina invece la squalifica fino al 30/6/2006 a carico del calciatore BATTISTI PASQUALINO; - accoglie il reclamo relativo al calciatore SANTORI MICHELE e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 12/3/2006 al 25/2/2006; La tassa di reclamo versata dalla A.S. CAMPOLONIANO va incamerata, mentre quella versata dalla A.S. REAL POGGIO BUSTONE va restituita.
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