COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 – Reclamo F.S. Sestrese Calcio avverso decisioni in ordine alla gara del Campionato Juniores Regionale Golfodianese – Sestrese del 4.2.2006. C.U. n. 33 del 9.2.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 43 - Reclamo F.S. Sestrese Calcio avverso decisioni in ordine alla gara del Campionato Juniores Regionale Golfodianese - Sestrese del 4.2.2006.
C.U. n. 33 del 9.2.2006
L’arbitro sospendeva definitivamente la gara in epigrafe al 33° del secondo tempo per “grave infortunio al calciatore Bosio Davide” portiere della Soc. Golfodianese. Forniva quindi una dettagliata descrizione dell’incidente, dalla quale appariva in tutta evidenza l’estrema gravità dell’episodio, culminato con l’immediato trasporto del malcapitato calciatore all’ospedale di zona. Precisava infine di aver aderito alla richiesta formale dei dirigenti delle due società di rinunciare alla prosecuzione dell’incontro, perché visibilmente scossi e turbati dall’episodio.
In mancanza d’ulteriori precisazioni da parte dell’arbitro, giustamente il giudice sportivo infliggeva ai due sodalizi la perdita della gara col punteggio di 0-3 ritenendo l’infortunio subito dal calciatore, seppur grave, non oggettivamente sufficiente a determinare l’eventuale rinuncia alla sua prosecuzione.
Contro tale decisione ha formulato reclamo l’F.C. Sestrese con richiesta di ripetizione dell’incontro, proponendo una serie d’eccezioni delle quali questa Commissione Disciplinare ritiene utile considerare solo quella in cui è affermato che lo stesso arbitro, visibilmente turbato dalla gravità dell’incidente, non si era sentito in condizioni di proseguirla.
Richiesto quindi un supplemento di rapporto al direttore di gara, questi, dopo aver riassunto e meglio precisato la dinamica dell’incidente, concludeva di aver aderito alla richiesta dei due sodalizi perché, fortemente sconvolto dall’accaduto, le sue condizioni psicofisiche non gli avrebbero permesso di portare a termine l’incontro ed affermando d’aver di tanto messo al corrente un rappresentante della F.I.G.C, sin dalla giornata di lunedì 6 febbraio 2006.
Tale affermazione consente a questo giudicante di accogliere il reclamo, a’ sensi dell’art. 1 comma 4 C.G.S. disponendo la ripetizione della gara.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di annullare la decisione del Giudice Sportivo e dispone l’invio degli atti al Comitato Regionale Liguria per la ripetizione della gara.
Nulla per la tassa reclamo.
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