COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 MARNATE NIZZOLINA – OLGIATE OLONA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 MARNATE NIZZOLINA - OLGIATE OLONA Con delibera pubblicata sul comunicato n° 32 del 16-02-2006, si è provveduto di lasciare in sospeso l’omologazione della gara, a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Olgiate Olona. Dagli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro e visto il supplemento al rapporto, si rileva che l’arbitro non ha iniziato l’incontro a causa di “ grosse lastre di ghiaccio ……..mentre i cumuli di neve erano tutti al di fuori del terreno di gioco ”; il direttore di gara afferma quindi che la neve era stata tolta. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori; ha deciso di non iniziare l’incontro. La società Olgiate Olona rinuncia a proporre reclamo. La società Marnate Nizzolina non ha inviato proprie deduzioni. Quindi dagli atti d’ufficio si rileva che il direttore di gara attribuisce la impraticabilità del terreno di gioco alla presenza di “lastre di ghiaccio” e comunica che i cumuli di neve erano tutti fuori del terreno di gioco. Nella mancata disputa della gara non vi è quindi la responsabilità diretta della società per non aver provveduto alla rimozione neve, ma semplicemente una impraticabilità di campo dovuta a ghiaccio. Visto l’articolo 29 comma 8 del CGS P.Q.S. DELIBERA Di disporre a carico della società Olgiate Olona l’addebito della tassa, se non versata. Di disporre la disputa della gara a cura del CRL.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it