COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 MISSAGLIA SPORTIVA – BERNAREGGIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 2/2006 MISSAGLIA SPORTIVA - BERNAREGGIO Dagli atti ufficiali di gara e sentito l’arbitro si rileva che la gara non ha avuto luogo per la “ impraticabilità del terreno di giuoco a causa di neve in abbondanza e ghiaccio ” la spalatura era quindi stata effettuata solo parzialmente in quanto il direttore di gara segnala tentativi inefficaci di rimozione della neve. Rilevato quindi esservi possibile stato di pericolo per l’incolumità dei calciatori; ha deciso di non iniziare l’incontro. Due sono quindi le cause rilevate dal direttore di gara a fondamento della impraticabilità del terreno di gioco e ciascuna di esse da sola è sufficiente a determinare direttamente la impraticabilità del terreno di gioco; una, la mancata rimozione della neve da metà del terreno di gioco è quindi da attribuire alla responsabilità della società, l’altra, la presenza del compatto strato di ghiaccio al di sotto del manto erboso su altra parte del terreno di gioco è certo da attribuire a fattori naturali e non alla società. Nella mancata disputa della gara vi è quindi la responsabilità diretta della società (che non può trovare giustificazione per la concomitante presenza di altra concausa a lei non attribuibile) per non aver provveduto alla rimozione neve caduta parecchio tempo prima delle settantadue ore precedenti la gara, e che quindi a cura della società ospitante avrebbe dovuto essere rimossa in ogni caso. Dato atto che ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco (C.A.F. 7-marzo-1991 C.U. 24). Dato altresì atto, che le società partecipanti al campionato di eccellenza/promozione, hanno l’obbligo della spalatura della neve in modo da rendere il terreno di gioco agibile, salvo che la neve sia caduta nelle settantadue ore precedenti l’inizio della gara, in forza del disposto di cui all’art. 60 delle N.O.I.F. , come riportato dal CU. N° 1 pag. 37 punto III. 12 e ribadito delle Normative federali e delle decisioni C.R.L. per la stagione 2005-06, punto 3 “Adempimenti inerenti le gare” paragrafo 3.1. Dato atto che come da comunicato n° 31 e 31/bis del 9-2-06, tale disposizione è stata estesa anche alle gare del Campionato di 1^ Categoria. P.Q.S. DELIBERA Di applicare a carico della società Missaglia la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3,.
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