COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Don Orione Pavia Camp. Under 18 Gir. A Gara del 26/01/2006 tra FULGOR APPIANO/DON ORIONE PAVIA C.U. n.30 del CRL datato 02/02/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Don Orione Pavia Camp. Under 18 Gir. A Gara del 26/01/2006 tra FULGOR APPIANO/DON ORIONE PAVIA C.U. n.30 del CRL datato 02/02/2006 La società DON ORIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, con penalizzazione di UN punto in classifica oltre all’ammenda di Euro 55,00, lamentando che la verifica avvenuta nella notte del 25/01/2006 e nelle ore della mattina del 26/01/2006 configurerebbe causa di forza maggiore che non ha permesso alla reclamante di raggiungere il campo per partecipare alla gara in questione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stato inviato alla controparte, rileva: che la società reclamante, al fine di invocare legittimamente la sussistenza di una causa di forza maggiore cha ha impedito la partecipazione alla gara in oggetto, avrebbe dovuto fornire prova dell’impossibilità di mettersi in viaggio o, comunque, di raggiungere il campo di gioco a causa della nevicata. La reclamante, invece, nulla ha provato in tal senso e, peraltro, il fatto che il direttore di gara e i calciatori della squadra avversaria siano regolarmente giunti presso il campo da gioco induce a ritenere che, nella fattispecie, non sussistesse alcuna causa di forza maggiore, costituendo la nevicata in questione una mera difficoltà che la POL. DON ORIONE avrebbe potuto superare usando la diligenza dovuta. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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