COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. VILLARBASSE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VILLARBASSE – S. AMBROGIO disputatasi il 5/02/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone G. (C.U. n° 26 del 9/02/2006 del Comitato Provinciale di Torino)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. VILLARBASSE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VILLARBASSE – S. AMBROGIO disputatasi il 5/02/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone G. (C.U. n° 26 del 9/02/2006 del Comitato Provinciale di Torino) Con il reclamo in oggetto, la U.S. VILLARBASSE contesta la squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore PIGLIALARMI Pietro, ritenendola eccessiva in rapporto ai fatti realmente accaduti e ne chiede la riduzione. Ad avviso della Società reclamante, il calciatore PIGLIALARMI Pietro non avrebbe spintonato l’arbitro, ma si sarebbe limitato a protestare in modo abbastanza accaldato ritenendo di non aver commesso un fallo di gioco sanzionato dal direttore di gara. Viene ammesso che la discussione sia stata abbastanza accanita, ma che la stessa non sia mai degenerata, difatti solo al termine l’arbitro ha provveduto ad estrarre il cartellino giallo ed il giocatore, già ammonito in precedenza, è stato espulso per doppia ammonizione. Le tesi difensive espresse non reggono di fronte alla circostanziata e minuziosa ricostruzione dei fatti operata nel suo rapporto dal direttore di gara, il quale ha indicato il calciatore PIGLIALARMI Pietro quale autore delle reiterate spinte, messe in atto con estrema aggressività, che lo hanno costretto a retrocedere dall’area di rigore fino alla linea di centrocampo. Le contestazioni, molto fumose e non supportate da alcun riscontro probatorio, avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, tanto da far ritenere la valutazione del Giudice Sportivo sufficientemente benevola. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, PAVARINI Avv. Paolo, CAMPAGNA Avv. Flavio e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BONDI Nino, rappresentante dell’ A.I.A., RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S. VILLARBASSE perché non versata; CONFERMA la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore PIGLIALARMI Pietro.
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