COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BUDONI ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.02.2006. Gara Budoni / Taloro Gavoi del 05.02.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BUDONI ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.02.2006. Gara Budoni / Taloro Gavoi del 05.02.2006. La Pol. Budoni ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica per tre gare effettive del calciatore Masu Emiliano perché “ espulso per gioco violento, investiva l’arbitro con una lunga serie di triviali ingiurie”. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica. Dal referto arbitrale si rileva che al 43° del secondo tempo, il Masu, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione per avere atterrato violentemente un avversario a notevole distanza dal pallone, inveiva nei confronti dell’arbitro con diverse frasi ingiuriose particolarmente offensive. La Commissione, sulla scorta del referto, ritiene esattamente provati gli addebiti nei confronti del Masu e valuta equa, e pertanto da confermare, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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