COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PAULI ARBAREI ( Campionato di 2^ categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.02.2006. Gara Pauli Arbarei / Samugheo del 05.02.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. PAULI ARBAREI ( Campionato di 2^ categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.02.2006.
Gara Pauli Arbarei / Samugheo del 05.02.2006.
Con provvedimento in data 09.02.2006, veniva disposta la squalifica fino al 30.04.2006 del giocatore Corona Maurizio, espulso per avere urlato parole offensive al direttore di gara. Lo stesso giocatore, mentre si allontanava, reiterava gli insulti e minacciava l’arbitro; a fine gara il Corona si avvicinava al direttore di gara e lo spingeva, continuando nel comportamento offensivo e minaccioso, nonostante l’intervento dei compagni di squadra.
Con reclamo in data 14.02.2006, ritualmente depositato, la Pol. Pauli Arbarei richiedeva una congrua riduzione della squalifica.
Secondo la reclamante, le proteste e minacce proferite dal Corona, sarebbero state abbastanza vivaci ma non tali da manifestare l’intento di cagionare realmente dei danni al direttore di gara. Quanto alle spinte indicate in referto, il Corona non avrebbe in alcun modo colpito l’arbitro.
Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che i fatti in oggetto si siano verificati esattamente nel modo in cui sono stati indicati dal direttore di gara nel proprio rapporto. Peraltro, la valutazione negativa degli stessi deve essere leggermente attenuata rispetto a quanto effettuato dal Giudice Sportivo.
Le proteste verbali, infatti, ed in parte il comportamento minaccioso del Corona, sono prevalenti rispetto alla condotta violenta, comunque tenuta dallo stesso giocatore soltanto al termine della gara.
Ciò induce a ritenere che debba essere inflitta la sanzione della squalifica fino al 10.04.2006.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Corona Maurizio fino al 10.04.2006.
Dispone il non addebito della tassa.
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