COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.LIB.RARI NANTES (SR) – (avverso decisione sportivo – GARA SOMMATINO/A.LIB. RARI NANTES del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 151/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.LIB.RARI NANTES (SR) – (avverso decisione sportivo – GARA SOMMATINO/A.LIB. RARI NANTES del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 151/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle decisioni del Giudice Sportivo relativo al C.U. n. 33 del 26.01.2006 e con il quale veniva lamentata la palese ed eclatante violazione della normativa federale verificatasi durante lo svolgimento della partita con le conseguenti turbative subite dalla propria squadra, ma soprattutto dal Direttore di gara e dei suoi assistenti, che hanno menomato la generale prestazione agonistica e conseguentemente alterato il regolare svolgimento della stessa gara con ripercussioni dirette sul risultato ottenuto sul campo. Ribadisce altresì che tale situazione verrebbe meno alle ultime disposizioni in materia di sicurezza ed ordine pubblico emanate dal Ministero dell’Interno e trasmesso alla società tramite i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.; chiede, quindi, l’annullamento del giudizio di primo grado; l’applicazione dell’art. 12 comma 1 nei confronti della Società Sommatino (0 – 3) responsabile della irregolare effettuazione della gara in esame; l’applicazione dell’art. 12 comma 4 lettera b) ed eventuale lettera c; Chiede altresì di essere convocata in ordine al procedimento. La Commissione Disciplinare, convocata la Società all’udienza dibattimentale del 7.02.2006, sentita la stessa, che ha ribadito quanto già rappresentato nelle proprie difese, rileva: quanto enunciato e descritto nelle difese della Società appellante non trova alcun riscontro sia nel referto arbitrale, che nei rapporti allegati, i quali nel descrivere dettagliatamente e scrupolosamente quanto accaduto nel terreno di giuoco rilevano ed evidenziano che, dopo la sospensione della partita, la stessa riprendeva regolarmente. Pertanto, le eccezioni, difese ed opposizioni della Società appellante non trovano alcun accoglimento; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto e di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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