COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MISILMERI (PA) – (avverso squalifica calciatore Ferrandelli Giuseppe per quattro gare – GARA MISILMERI/SPORTING PALERMO del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 160/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 dell’8/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MISILMERI (PA) – (avverso squalifica calciatore Ferrandelli Giuseppe per quattro gare – GARA MISILMERI/SPORTING PALERMO del 29.01.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 160/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato e con il quale viene chiesta la riduzione della squalifica poichè lo stesso tesserato si ritiene pentito di quanto accaduto giustificando il proprio comportamento perchè il giocatore della squadra avversaria a detta della Società appellante, aveva offeso un familiare del Ferrandelli. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e letto l’appello proposto, rileva: dal referto arbitrale si legge in maniera chiara ed inequivocabile quanto successo tra i due giocatori. Ma ritenuto che non ha subito alcuna conseguenza viene commisurato come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Ferrandelli Giuseppe (A.S. Misilmeri) in tre gare; senza addebito di tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it