COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTELTERMINI (AG) – (avverso squalifica calciatore Scioarrotta Ludovico capitano della squadra art. 2 comma 2 C.G.S. fino l 22.01.2010 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 162/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTELTERMINI (AG) – (avverso squalifica calciatore Scioarrotta Ludovico capitano della squadra art. 2 comma 2 C.G.S. fino l 22.01.2010 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 162/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Sciarrotta Ludovico ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S. perchè capitano della squadra e si indica nella persona del Sig. Luca Magno tesserato per la stessa Società Casteltermini; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e convocati all’udienza dibattimentale la Società appellante, il Sig. Ludovico Sciarrotta e Luca Magno osserva: all’udienza fissata per il giorno a14.02.2006 dinnanzi questa Commissione si presentavano il Presidente della A.S.D. Casteltermini Sig. Salvatore Sanvito, il capitano della squadra Sig. Ludovico Sciarrotta e Luca Magno; Quest’ultimo con dichiarazione spontanea, confessoria e sottoscritta dinnanzi a questa Decidente ha ammesso di avere commesso il fatto per il quale era stato ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S. incolpato il capitano della squadra. In relazione a quanto sopra, pertanto, questa Commissione revoca la sanzione inflitta al calciatore Sciarrotta Ludovico, comminata ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S., e ritenuto che il comportamento descritto nel referto arbitrale va addebitato al Sig. Luca Magno, viene inflitta la sanzione a quest’ultimo nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della dichiarazione spontanea e confessoria; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello, come sopra proposto, revoca la squalifica al calciatore Sciarrotta Ludovico inflitta fino al 22.01.2010 ex art. 2 comma 2 C.G.S.; di squalificare il calciatore Magno Luca fino al 31.08.2008; senza addebito di tassa non versata.
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