COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. CEPHALEDIUM di Cefalù – (avverso provvedimento del Giudice Sportivo di accoglimento del reclamo presentato dalla Società Pol. Splendore Villabate sanzione perdita della GARA CEPHALEDIUM/SPLENDORE VILLABATE del 21.01.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 168/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. CEPHALEDIUM di Cefalù – (avverso provvedimento del Giudice Sportivo di accoglimento del reclamo presentato dalla Società Pol. Splendore Villabate sanzione perdita della GARA CEPHALEDIUM/SPLENDORE VILLABATE del 21.01.2006 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 168/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la revoca del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo su reclamo proposto dalla Società Splendore Villabate e relativa alla gara tenutasi il 21.01.2006; Ed invero, il Giudice Sportivo, su reclamo della Società Splendore Villabate, rilevava che la Società oggi ricorrente non aveva ottemperato alla normativa relativa “ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, avendo sostituito al 42’ del 2’ tempo il calciatore Famoso Alessandro (1987) con il calciatore Maranto Stefano (1973) e per l’effetto deliberava la punizione sportiva della perdita della gara; La Società ricorrente sostiene con il presente gravame che, se pu è vero che la sostituzione è avvenuta tra il giocatore con maglia n. 9 che si avvicendava con quello avente il n. 13, contrariamente a quanto segnato nella distinta di gara, non era Maranto Stefano la il giocatore Fertitta Ignazio, anch’esso juniores, ad entrare i campo, indicato in distinta con il n. 14; E per sostenere il proprio assunto indica una serie di elementi di prova di cui tenere conto (articolo sul Giornale di Sicilia, video della partita, testimonianze di soggetti non meglio indicati); La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara osserva: a prescindere dalla irritualità degli elementi da cui verificare quanto dedotto dalla Società appellante, ritiene questa Commissione la assoluta legittimità della decisione del primo giudice cha va confermata; Ed infatti, come si evince dagli atti di gara entrambe le Società, nella persona dei loro rappresentanti, hanno sottoscritto lo statino di gara nel quale era indicata lo sostituzione fra il giocatore n. 9 con il n. 13; Pertanto, la veridicità di quanto in esso contenuto non può essere oggi messa in dubbio dalla ricorrente con apodittiche e labiali affermazioni; Non vi è alcuna ragione, ne giuridica, ne fattuale, per ritenere che vi sia stato uno scambio di giocatori erroneamente indicati con numeri di maglia fra loro invertiti (il n. 13 con il n. 14 fra i giocatori Maranto e Fertitta); P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata € 130,00.
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