COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. DUE TORRI di Gliaca di Piraino – (per posizione irregolare calciatori Catania Maurizio e Sciuto Francesco – GARA ACICATENA/DUE TORRI dell’ 8.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 123/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. DUE TORRI di Gliaca di Piraino – (per posizione irregolare calciatori Catania Maurizio e Sciuto Francesco – GARA ACICATENA/DUE TORRI dell’ 8.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 123/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori in oggetto indicati schierati dalla Società Acicatena prima indicata, sebbene, a detta della reclamante in precedenza squalificati. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, e letto le controdeduzioni, osserva: il calciatore Catania Maurizio ha regolarmente scontato la squalifica inflittagli con C.U. n. 28 del 2005 nelle seguenti gare, alle quali non ha preso parte: Aci S.Antonio/Acicatena dell’11.12.2005, Acicatena/S.Agata del 18.12.2005, Carini/Acicatena del 4.01.2006, per cui, nella gara reclamata deve essere considerato in posizione regolare. Per quanto attiene al calciatore Sciuto Francecso, questi, squalificato per una gara con C.U. n. 69 del 2005, non ha preso parte alla gara del 17.04.2005 disputata tra il Coemi Misterbianco (Società di appartenenza al tempo del calciatore) e Atletico Pro Mende, scontando così la relativa sanzione. Con successivo C.U. n. 70 del 2005, il medesimo calciatore è stato squalificato sino al 31.12.2005: sanzione a tempo che ha avuto termine alla data di scadenza. Pertanto, essendo la gara reclamata successiva al termine della squalifica, anche il calciatore Sciuto deve essere ritenuto in posizione regolare; Alla luce di quanto sopra, entrambi i calciatori avevano titolo a partecipare alla gara di che trattasi ed il reclamo va respinto; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa € 130,00.
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