COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO TREMESTIERI (CT) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/ATLETICO TREMESTIERI del 5.02.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 173/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ATLETICO TREMESTIERI (CT) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/ATLETICO TREMESTIERI del 5.02.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 173/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Torre Santo schierato dalla Società Trecastagni nella gara prima indicata, malgrado tesserato per altra Società (Giardini Naxos).
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva che:
il calciatore Torre Santo risulta regolarmente tesserato per la Società Trecastagni sin dal 17.12.2005,
per cui aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, il reclamo quindi va disatteso;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto,
con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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