COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO RAMACCA (CT) – (per posizione irregolare calciatore Calì Domenico per squalifica – GARA ATLETICO RAMACCA/ATL.CATANIA dell’ 8.01.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.CATANIA) – Proc. n. 28/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. ATLETICO RAMACCA (CT) - (per posizione irregolare calciatore Calì Domenico per squalifica – GARA ATLETICO RAMACCA/ATL.CATANIA dell’ 8.01.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.CATANIA) – Proc. n. 28/B
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Calì Domenico schierato dalla Società Atletico Catania nella gara prima indicata, sebbene squalificato con C.U. n. 17 del 2006 per una gara per recidività in ammonizione.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Calì Domenico non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando avere scontato la squalifica inflittagli con C.U. n. 17 del 5.01.2006;
P.Q.M.
DELIBERA:
di accogliere il reclamo come sopra proposto;
di infliggere alla Società Atletico Catania la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 3 – 0;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Calvino Alessandro la sanzione dell’inibizione fino al 21.03.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
di squalificare il calciatore Calì Domenico sino al 6.03.2006;
senza addebito di tassa.
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