COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GIOVANI ZAFFERANA (CT) – (avverso squalifica calciatore Privitera Antonino fino al 30.06.2009 – GARA GIOVANI ZAFFERANA/ATLETICO CENTURIPE del 25.01.2006 – COPPA SICILIA REGIONALE – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 167/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GIOVANI ZAFFERANA (CT) – (avverso squalifica calciatore Privitera Antonino fino al 30.06.2009 – GARA GIOVANI ZAFFERANA/ATLETICO CENTURIPE del 25.01.2006 – COPPA SICILIA REGIONALE – C.U. n. 34 dell’ 1.02.2006) – Proc. n. 167/A La Società U.S.Giovani Zafferana ha presentato appello con il quale chiede la revisione del provvedimento disciplinare irrogato in prime cure dal G.S. al calciatore Privitera Antonino fino al 30.06.2009. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed ascoltati all’udienza dibattimentale il Sig. Privitera Salvatore (Presidente) assistito da un legale, osserva: dalla lettura del referto si evince in modo chiaro ed inequivocabile la deprecabile e censurabile condotta tenuta dal calciatore “de quo” nei confronti del direttore di gara durante la quale “sbatteva” la propria fronte contro quella dell’arbitro reiterando fra l’altro contegno minaccioso nei suoi confronti; ritenuto che il comportamento del calciatore Privitera Antonino non ha prodotto danni fisici all’arbitro, fermo restando la responsabilità statuita in primo grado, per quanto attiene il quantum si fa riferimento a quanto in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Privitera Antonino della Società U.S.Giovani Zafferana fino al 31.12.2007; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società U.S. Giovani Zafferana.
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