COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S.D. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – VIRTUS SAN GIUSTINO DISPUTATA IL 29.01.2006 A CASA DEL DIAVOLO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S.D. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO - VIRTUS SAN GIUSTINO DISPUTATA IL 29.01.2006 A CASA DEL DIAVOLO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE CETRA LUCA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.02.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. Dagli atti ufficiali e da quanto confermato dal direttore di gara a questa Commissione risulta che il calciatore Cetra Luca teneva comportamento da sanzionare, ma tutto si verificava in pochi minuti ed in unico contesto. Lo stesso calciatore non può ritenersi colpevole di reiterazione di comportamento e la sanzione inflitta dal G.S. può essere quindi ridotta a tre giornate di squalifica. p.q.m. d e l i b e r a in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo di ridurre a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cetra Luca. ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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