COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA (GIRONE “C”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SANGEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOLIGNO – VIRTUS SANGEMINI DISPUTATA IL 29.01.2006 A FOLIGNO –

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA (GIRONE “C”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS SANGEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOLIGNO - VIRTUS SANGEMINI DISPUTATA IL 29.01.2006 A FOLIGNO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PORRAZZINI EMILIANO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.02.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. Il direttore conferma il rapporto e precisa che il calciatore ha tenuto, comunque, comportamento solo lievemente irriguardoso. Questa Commissione Disciplinare, vista la lieve entità ed il contenuto non particolarmente offensivo della frase, ritiene equo ridurre la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Porrazzini Emiliano a due giornate di squalifica: p.q.m. d e l i b e r a in accoglimento del reclamo proposto da A.S. Virtus Sangemini, di ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Porrazzini Emiliano. ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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