COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA (GIRONE “C”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLVALENZESE – MACCHIE DISPUTATA IL 07.01.2006 A TODI – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI, DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 Del 17/02/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
TERZA CATEGORIA (GIRONE “C”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA
COLVALENZESE – MACCHIE DISPUTATA IL 07.01.2006 A TODI - (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI,
DEL GIORNO 25.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
RIPETIZIONE DELLA GARA;
PENALIZZAZIONE DI PUNTI TRE IN CLASSIFICA;
AMMENDA DI EURO 150,00;
INIBIZIONE DEI DIRIGENTI BERNARDINI SANDRO E ROMANELLI GIUSEPPE FINO AL
24.02.2006;
SQUALIFICA DELL’ALLENATORE GRISCI CARLO FINO AL 24.02.2006;
SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE SALTIMBANCO FABIO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.02.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo comminava la
sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Ripetizione della gara ed eccessività di tutte le sanzioni inflitte.
motivi della decisione
I referti arbitrali e l’audizione dell’arbitro consentono di ritenere provati i fatti di cui al procedimento,
avendo il direttore di gara esattamente ricostruito i punti salienti che interessano la decisione. E
cioè:
- il fallo fischiato contro le Macchie al 14^ del primo tempo era stato commesso fuori dell’area di
rigore né l’arbitro si è mai sognato di aver assegnato un calcio di rigore, in favore della
Colvalenzese;
- a seguito dell’abbandono del terreno di giuoco da parte dei dirigenti, dell’allenatore e dei
calciatori della Società Macchie, l’arbitro ha tentato di riprendere il giuoco chiedendo sostegno
al vice capitano delle Macchie, ricevendone un netto rifiuto;
- quando l’arbitro ha emesso il triplice fischio di chiusura sul terreno di giuoco c’era solo la
squadra della Colvalenzese, mentre nessun calciatore o dirigente delle Macchie era presente.
Da notare, infine, che la Società reclamante non si è presentata a sostenere le ragioni del proprio
reclamo che, peraltro, conteneva un presupposto non dimostrato né fondato secondo il quale
l’arbitro aveva prima assegnato un calcio di rigore e successivamente una punizione fuori area, a
seguite di proteste dei calciatori delle Macchie. Il G.S. ha congruamente sanzionato le infrazioni
commesse e la sua decisione merita integrale conferma ad eccezione del punto relativo alla
violazione dell’art. 1 C.G.S. con conseguente inflizione di ulteriori due punti di penalizzazione a
carico delle Macchie. Ad avviso di questa Commissione la violazione non sussiste e pertanto ci si
deve limitare alla giusta applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione a carico della
Società Macchie ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 delle N.O.I.F..
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S Macchie di ridurre la sanzione di tre punti di
penalizzazione ad un punto di penalizzazione. Conferma nel resto la delibera del G.S..
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
Il Presidente
della Commissione Disciplinare
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