COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. BASILICATA CON PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ EDEN DI POLICORO E DEL CALCIATORE PANETTA FABRIZIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 E 2 DEL CGS (PROC. N. RG. Disc. 35/05-06). SEDUTA DEL 13.02.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. BASILICATA CON PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ EDEN DI POLICORO E DEL CALCIATORE PANETTA FABRIZIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 E 2 DEL CGS (PROC. N. RG. Disc. 35/05-06). SEDUTA DEL 13.02.2006. Con nota trasmessa in data 12.11.2005, prot. 1044, il Presidente del C.R. Basilicata deferiva a questa Commissione Disciplinare la società L’EDEN di Policoro ed il calciatore PANETTA Fabrizio, perché quest’ultimo durante la gara di calcio a 5 tra la Virtus Salandra e L’Eden di Policoro del 29.10.,2005, a fine gara, non essendo in distinta né in panchina, raggiungeva il terreno di gioco e profferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi minacciose ed irriguardose, reiterando detto comportamento anche dopo l’intervento della Forza Pubblica. Contestati ritualmente gli addebbiti, fissata l’uidienza dibattimentale, nella seduta del 16.1.2006, in assenza di note difensive di sorta e nella contumacia delle parti, il dibattimento veniva rinviato per l’acquisizione delle ricevute di ritorno della comunicazione del deferimento inviata agli incolpati, ai sensi dell’art.42 del CGS, in data 6.12.2005. Preso atto della ritualità degli avvisi, nella seduta del 13.2.2006, senza ulteriore attività istruttoria, il procedimento in oggetto veniva assunto in decisione. Considerato che dalla documentazione in atti risulta un comportamento gravemente minaccioso ed ingiurioso ai danni del D.G. da parte del calciatore Panetta Fabrizio della società l’Eden di Policoro, non sfociato in violenza ai danni dello stesso per il fattivo intervento del capitano dell’Eden e della forze dell’ordine. Evbidenziato che il D.G. ha descritto in maniera precisa la condotta tenuta dal tesserato in oggetto e che non risultano acquisiti agli atti elementi a discolpa dello stesso. Ritenuto, a norma dell’art,2 del CGS, n.4, sussistente la responsabilità oggettiva a carico della società Eden per l’operato del proprio tesserato; P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata DELIBERA - di infliggere alla società L’EDEN di Policoro l’ammenda di € 100.00; - di squalificare il calciatore PANETTA Fabrizio fino a tutto il 30.03.2006.
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