COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico della Soc. Amicizia San Rocco per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in ordine all’attività svolta nella stagione sportiva 2004/2005 dall’allenatore Baretto Roberto a favore di essa società pur essendo vincolato per altro sodalizio. C.U. n. 71 del 13.1.2006 Settore Tecnico
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 36 - Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico della Soc. Amicizia San Rocco per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. in ordine all'attività svolta nella stagione sportiva 2004/2005 dall'allenatore Baretto Roberto a favore di essa società pur essendo vincolato per altro sodalizio.
C.U. n. 71 del 13.1.2006 Settore Tecnico
La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, a conclusione degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., dai quali era risultata provata la doppia attività d’allenatore del signor Baretto Roberto per due società diverse nel corso della stagione sportiva 2004/2005, ed in particolare la sua reiterata presenza alle gare dell’U.S. Amicizia Lagaccio, il suo ingresso negli spogliatoi e addirittura l’assidua presenza anche agli allenamenti delle formazioni giovanili, squalificava il tecnico fino al 30 Giugno 2006 ed inviava gli atti al Comitato Regionale Liguria per gli eventuali provvedimenti a carico dell’anzidetta società.
Con atto del 26 Gennaio 2006, il Comitato Regionale Liguria ha deferito alla C.D. l’U.S. Amicizia Lagaccio per violazione dell’art. 1/1 C.G.S contestandogli la violazione di essersi servita delle prestazioni del Baretto, nonostante questi fosse tesserato per altra società.
All’odierna riunione è comparso il rappresentante dell’U.S. Amicizia Lagaccio che ha sostenuto la buona fede e l’innocenza del sodalizio, non ritenendo che nel comportamento contestato potesse ravvisarsi infrazioni di sorta alle norme federali ed instando quindi per il pieno proscioglimento da ogni addebito.
Esaminata la documentazione allegata all’atto, la Commissione Disciplinare non può che accogliere il deferimento, essendo pienamente provata l’infrazione, contestata all’U.S. Amicizia Lagaccio, di essersi servita nella stagione sportiva 2004/2005, in dispregio delle norme che ne fanno divieto, dell’opera del tecnico Baretto Roberto, benché vincolato da tesseramento per altro sodalizio. Dal che la sanzione di cui al dispositivo.
Per questi motivi infligge all’U.S. Amicizia Lagaccio la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.).
Dispone che copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato Regionale, alla parte deferita ed al Settore Tecnico.
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