COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ISIDORIANA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ISIDORIANA / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA IL 5/2/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV.LE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ISIDORIANA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ISIDORIANA / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA IL 5/2/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV.LE L’AQUILA).
Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S.D. ISIDORIANA CALCIO ha chiesto infliggersi in danno della società AVEZZANO CALCIO 2005 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Babbo Carmine, che non aveva titolo a prendervi parte poiché tesserato per altra società.
L’AVEZZANO CALCIO 2005 non ha fatto pervenire controdeduzioni.
L’assunto della società reclamante è infondato. Dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. risulta, infatti, che il calciatore Babbo Carmine è stato regolarmente tesserato dall’AVEZZANO 2005 in 12.11.2005.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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