COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS PIANELLA 90 AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PERDITA DELLA GARA AMMENDA € 200,00 SQUALIFICA AI CALCIATORI MAIORANI VINCENZO E VERDI MASSIMILIANO PER CINQUE GARE, INIBIZIONE AI DIRIGENTI PATRICELLI FIORENZO E DEL GRAMMASTRO SERGIO FINO AL 31/3/2006 IN RELAZIONE ALLA GARA VAL PESCARA / VIS PIANELLA 90 DISPUTATA IL 21/1/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 41 DEL 26/1/2006 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS PIANELLA 90 AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PERDITA DELLA GARA AMMENDA € 200,00 SQUALIFICA AI CALCIATORI MAIORANI VINCENZO E VERDI MASSIMILIANO PER CINQUE GARE, INIBIZIONE AI DIRIGENTI PATRICELLI FIORENZO E DEL GRAMMASTRO SERGIO FINO AL 31/3/2006 IN RELAZIONE ALLA GARA VAL PESCARA / VIS PIANELLA 90 DISPUTATA IL 21/1/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 41 DEL 26/1/2006 COM. REG. ABRUZZO). Con ricorso ritualmente proposto, la Società VIS PIANELLA 90 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara e prima della sua sospensione, chiedendone la revoca nonché la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. La società ricorrente ha dedotto che l’arbitro era incorso in evidente errore in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che la Società VIS PIANELLA era rimasta in campo con soli sei calciatori e quindi avrebbe deciso di sospendere la gara per essere rimasta la stessa società in numero di calciatori inferiori a quelli consentiti mentre in realtà la gara doveva ritenersi conclusa prima dell’espulsione dei calciatori Maiorani e Verdi cosicché la stessa squadra, al momento della decretata espulsione era in realtà composta di otto calciatori e non di sei. Tutto ciò perché i fatti che hanno dato origine ai provvedimenti disciplinari erano accaduti prima che venisse battuto il calcio di rigore, allorquando la gara era ancora in corso e non dopo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, nel confermare gli originari riferimenti ha ribadito che gli episodi violenti che lo avevano portato a sospendere la gara per non averla potuta proseguire in condizioni di normalità, erano avvenuti dopo la effettuazione del calcio di rigore e comunque prima che potesse essere fischiata la fine della gara stessa. Ha altresì precisato che le altre espulsioni dei calciatori Maiorani e Verdi non erano state notificate per evitare ulteriori incidenti così come l’omissione dei nomi di tali calciatori espulsi nel rapportino di gara era stata conseguenza del tentativo di evitare ulteriori problemi nel momento in cui i dirigenti della Società Vis Pianella fossero andati a ritirarli. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la decisione del primo giudice deve essere confermata in ordine alla sanzione della perdita della gara stessa atteso che i fatti verificatisi hanno impedito all’arbitro di portarla regolarmente a termine, anche in conseguenza del fatto che, a seguito dell’espulsione dei calciatori Maiorani e Verdi (pur se non notificata per evitare ulteriori incidenti), la squadra della Società Vis Pianella doveva considerarsi effettivamente in numero di sei calciatori. Per quanto riguarda le altre sanzioni le stesse appaiono congrue ed adeguate rispetto ai comportamenti tenuti sia dai calciatori che dai dirigenti della società ricorrente con riferimento soprattutto all’atteggiamento tenuto dai calciatori Maiorani e Verdi anche successivamente agli episodi che avevano indotto l’arbitro a sospenderla. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il ricorso disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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