COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. CALCIO A 5 LANCIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30.03.2006 AI CALCIATORI CIARELLI GIUSEPPE E RANIERI GIANCARLO, SQUALIFICA FINO AL 30.04.2006 AL CALCIATORE MEDUGNO GUIDO) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO ‘83 – LANCIANO CALCIO A 5 DISPUTATA IL 29.01.2006 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE D (C.U. N. 23 DEL 2.02.06- COM. PROV. CH)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. CALCIO A 5 LANCIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30.03.2006 AI CALCIATORI CIARELLI GIUSEPPE E RANIERI GIANCARLO, SQUALIFICA FINO AL 30.04.2006 AL CALCIATORE MEDUGNO GUIDO) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO ‘83 – LANCIANO CALCIO A 5 DISPUTATA IL 29.01.2006 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE D (C.U. N. 23 DEL 2.02.06- COM. PROV. CH)
Con appello ritualmente proposto, la A.S. CALCIO A 5 LANCIANO ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dei calciatori CIARELLI e RANIERI per essersi gli stessi rivolti all’arbitro con insulti volgari e ripetuti, nonché del calciatore MEDUGNO per essersi lo stesso, in qualità di capitano, unito al coro di ingiurie volgari rivolte all’arbitro dai predetti calciatori, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti contestati, in ragione del fatto che nessuno dei predetti calciatori aveva mai rivolto frasi ingiuriose all’arbitro, che, tuttavia, se mai frasi ingiuriose fossero state udite dallo stesso, non era possibile la identificazione degli autori essendo il direttore di gara già all’interno del proprio spogliatoio, nonché, da ultimo, la eccessività delle sanzioni in relazione al fatto contestato.
In sede di supplemento, il direttore di gara ha confermato gli originari riferimenti precisando di aver potuto identificare gli autori delle frasi ingiuriose atteso che queste ultime gli furono rivolte al di fuori dello spogliatoio e che aveva potuto identificare dai numeri di maglia gli autori delle stesse.
Osserva la Commissione che l’appello può essere accolto, seppur parzialmente.
Infatti, anche alla luce del contenuto degli atti di gara, le sanzioni inflitte ai calciatori CIARELLI, RANIERI e MEDUGNO possono essere lievemente ridotte, apparendo eccessive le sanzioni irrogate in relazione ai fatti come acclarati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre le sanzioni inflitte ai calciatori CIARELLI GIUSEPPE e RANIERI GIANCARLO fino al 10.03.2006 ed al calciatore MEDUGNO GUIDO fino al 31.03.2006. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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