COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE D’ULISSE NICOLA FINO AL 31.07.06; AL CALCIATORE RAMUNNO GIUSEPPE FINO AL 15.03.06 E AL CALCIATORE MINGOLLA FRANCESCO PER QUATTRO GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER ATERNO – BUGNARA DISPUTATA IL 21.01.06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROV. L’AQUILA (C.U. N. 22 DEL 26.01.06 DEL COMITATO PROV.LE AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE D’ULISSE NICOLA FINO AL 31.07.06; AL CALCIATORE RAMUNNO GIUSEPPE FINO AL 15.03.06 E AL CALCIATORE MINGOLLA FRANCESCO PER QUATTRO GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER ATERNO – BUGNARA DISPUTATA IL 21.01.06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROV. L’AQUILA (C.U. N. 22 DEL 26.01.06 DEL COMITATO PROV.LE AQ)
Con appello ritualmente proposto, la Società Federlibertas Bugnara ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dei calciatori per comportamenti non regolamentari, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione.
Ha dedotto l‘appellante che il D’Ulisse non aveva tentato di aggredire l’arbitro ma si era limitato ad una reazione verbale; che il Mingolla non lo avrebbe ingiuriato e che il Ramunno non avrebbe posto la sua fronte a contatto con quella dell’arbitro.
Quest’ultimo, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando, però, che il D’Ulisse aveva avuto una smodata reazione dopo l’espulsione manifestando l’intenzione di scagliarglisi contro.
Osserva la Commissione che l’appello può essere parzialmente accolto.
Infatti, alla luce delle precisazione fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta al D’Ulisse può essere lievemente ridotta, mentre congrue appaiono quelle inflitte ai calciatori Ramunno e Mingolla.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta al calciatore D’Ulisse Nicola fino al 31.05.2006 confermando, nel resto, la impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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