COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CANZANO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CANZANO / PONTEVOMANO DISPUTATA L’11/2/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES, PROVINCIA DI TERAMO, TERMINATA CON IL RISULTATO DI 0 – 0 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VALLERIANI DANIELE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CANZANO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CANZANO / PONTEVOMANO DISPUTATA L’11/2/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES, PROVINCIA DI TERAMO, TERMINATA CON IL RISULTATO DI 0 – 0 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VALLERIANI DANIELE Con reclamo ritualmente proposto la Società CANZANO ha chiesto infliggersi in danno della Società PONTEVOMANO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 – 0, per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Valleriani Daniele, che non aveva titolo a prendervi parte poiché squalificato per un turno, a seguito di espulsione, con C.U. n° 26 del 2.2.2006, Comitato Provinciale di Teramo. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. che effettivamente il calciatore Valleriani Daniele, squalificato per una gara con C.U. n° 26 del 2.2.2006, Comitato Provinciale di Teramo, non aveva titolo a partecipare all’incontro in oggetto poiché a quella data non aveva ancora scontato il turno di sospensione, tenuto conto che la prima gara utile a tal fine, Pontevomano – Bellante, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, in calendario il 4.2.2006, era stata rinviata come è dato riscontrare dal C.U. n° 27 del 9.2.2006, Comitato Provinciale di Teramo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società PONTEVOMANO la sanzione della perdita della gara CANZANO – PONTEVOMANO, con il punteggio di 3 – 0, nonché l’ammenda di € 78,00, disponendo restituirsi la tassa versata.
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