COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006 Delibera della Commissione RECLAMO DELLA SOCIETA’ INVICTA BURGENTIA AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI MARE RAFFAELE PER 4(QUATTRO) GARE COME DA CU N.57 DEL 22.2.2006 GARA LIBERTAS RIGAMONTI – INVICTA BURGENTIA.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006
Delibera della Commissione
RECLAMO DELLA SOCIETA’ INVICTA BURGENTIA AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI MARE RAFFAELE PER 4(QUATTRO) GARE COME DA CU N.57 DEL 22.2.2006 GARA LIBERTAS RIGAMONTI – INVICTA BURGENTIA.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società INVICTA BURGENTIA avverso la squalifica del proprio tesserato DI MARE Raffaele per 4(quattro) giornate, come pubblicato sul CU n.57 del 22.02.2006;
Letti gli atti ufficiali;
Considerato che dal referto arbitrale emerge che il calciatore in oggetto al 48° del s.t., a seguito della notifica da parte del D.G. del provvedimento di espulsione, tentava di colpirlo con una testata, senza riuscirvi;
Ritenuto il comportamento posto in essere dal calciatore come gravemente antisportivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro; e che a norma dell’art. 14, lettera f del CGS, in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non può essere inferiore a 4(quattro) giornate;
P.Q.M.
- rigetta il proposto reclamo, confermando in toto le decisioni del G.S.;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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