COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006 Delibera della Commissione RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD 2 CHINE 2005 AVVERSO REGOLARITA’ GARA AMICI DI VIA ROMA – 2 CHINE 2005 (CALCIO A 5 – SERIE D) DELL’11.02.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006 Delibera della Commissione RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD 2 CHINE 2005 AVVERSO REGOLARITA’ GARA AMICI DI VIA ROMA – 2 CHINE 2005 (CALCIO A 5 – SERIE D) DELL’11.02.2006. Letto il ricorso proposto dalla società 3 CHINE 2005 avverso la regolarità della gara del campionato di Calcio a 5 – serie D – dell’ 11.02.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che quanto affermato dalla società reclamante circa gli episodi che hanno visto protagonisti alcuni sostenitori della società Amici di Via Roma, resisi protagonisti di una presunta invasione di campo, non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara; Ritenuto, altresì, che ai sensi dell’articolo 31 del CGS il referto arbitrale fa piena prova circa i fatti avvenuti sul terreno di gioco, in occasione dello svolgimento della gara; Considerato che alla voce “comportamento del pubblico, sul referto arbitrale viene indicato “normale”; P.Q.M. - rigetta il ricorso proposto dalla società 3 Chine 2005, confermando il risultato acquisito sul campo di 5-4 in favore della società Amici di via Roma; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it