COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006 Delibera della Commissione RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RICCIUTI MICHELE, SCHIERATO NELLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 13.02.2006 CALCIO REAL MELFI – SPORTING GENZANO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006 Delibera della Commissione RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RICCIUTI MICHELE, SCHIERATO NELLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 13.02.2006 CALCIO REAL MELFI – SPORTING GENZANO. Letto il ricorso ritualmente presentato dalla società SPORTING GENZANO per posizione irregolare del calciatore RICCIUTI MICHELE, schierato nella gara del campionato “juniores” Calcio Real Melfi – Sporting Genzano del 13.02.2006, senza averne titolo in quanto, essendo nato il 5.4.1978, è da considerarsi “fuori età”; Visto il CU n. 21 del 28.10.2005 nel quale sono stati resi noti i limiti di età per la partecipazione al suddetto campionato; Rilevato dagli atti ufficiali di gara, in particolare dalla distinta dei giocatori della società Calcio Real Melfi, che tra gli undici titolari, con il n.16, ha preso parte alla gara anche Ricciuti Michele che, nato il 5.4.1978, è fuori dai limiti di età riportati nel predetto CU; P.Q.M - accoglie il ricorso della società SPORTING GENZANO, infliggendo alla società Calcio Real Melfi, ai sensi dell’art.12 del CGS la perdita della gara con il seguente punteggio: CALCIO REAL MELFI – SPORTING GENZANO 0-3; - infligge al dirigente accompagnatore Ricciuti Michele, l’inibizione a tutto il 31.03.2006, ai sensi dell’art.14 del CGS; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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