COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006 Delibera della Commissione RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA AVVERSO DECISIONI DEL GS PUBBLICATE SUL CU N.54 DEL 15.02.2006 E RELATIVE ALLA GARA DEL 12.02.2006 REAL SENISE – ROTONDELLA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 dell’ 1/3/2006 Delibera della Commissione RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA AVVERSO DECISIONI DEL GS PUBBLICATE SUL CU N.54 DEL 15.02.2006 E RELATIVE ALLA GARA DEL 12.02.2006 REAL SENISE – ROTONDELLA. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ROTONDELLA avverso le decisioni del GS pubblicate sul CU n. 54 del 15.02.2006 e relative alla gara del 12.02.2006 tra il REAL SENISe e il ROTONDELLA, con cui si assegnava gara persa alle due società, l’ammenda di € 200.00 a caiscuna società e la squalifica ai calciatori della società Rotondella Acciardi Michele e Lateana Michele per 4 gare, Lobreglio Giambattista, Manolio Francesco e Tarantino Vincenzo per 3 gare; Preso atto che la reclamante non ha chiesto di essere ascoltata; Lette le controdeduzioni inviate dalla società Real Senise;RICCIUTI Rilevato che secondo le norme del C.d.S: non è ammissibile il richiesto confronto con il D.G. costituendo, gli atti ufficiali di gara, piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno nel rapporto del D.G. e nel supplemento dal quale, al contrario, emerge che al 33° del s.t. della gara in oggetto, a seguito di un fallo di gioco, il calciatore della società Rotondella; Manolo Francesco, reagiva spintonando con violenza il calciatore Strazza Francesco del Real Senise, autore del fallo, il quale reagiva a sua volta colpendo un altro calciatore della società reclamante sopraggiunto e che, a seguito di ciò, si scatenava una violenta rissa a cui prendevano parte quasi tutti i calciatori delle due squadre e che sugli spalti si registravano atti di violenza da parte delle opposte tifoserie, con ingresso sul terreno di gioco di 2 sostenitori e che tali atti di violenza continuavano anche negli spogliatoi; Ritenuto che la descrizione operata dal D.G. dei fatti accaduti è precisa e circostanziata e che lo stesso ha adottato tutte le formalità del caso prima di decretare la sospensione della gara che, per la gravità dei comportamenti posti in essere da tesserati di entrambe le società, è stata inevitabile; Evidenziato che per principio ormai consolidato della CAF, una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale squadra abbia dato origine ad essa, in quanto se l’interruzione anticipata di una gara ha avuto origine non già da diverbio tra giocatori ma da una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (CAF 21/15-2-96/6); Ritenute congrue le sanzioni inflitte dal GS alla società reclamante nonché ai propri tesserati; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente tutte le sanzioni inflitte dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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