COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 41 della società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 7.12.2005 (Ripetizione della gara Cittanovese – Polistena, squalifica calciatore MEGNA Silvio fino al 21.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 41 della società S.C. CITTANOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 7.12.2005 (Ripetizione della gara Cittanovese – Polistena, squalifica calciatore MEGNA Silvio fino al 21.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti l’arbitro ed il commissario di campo a chiarimento;
ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca che non può essere stato il sig. D’Agostino che fungeva da guardalinee a colpirlo in quanto l’autore del fatto violento era in tenuta da calciatore;
ritenuto, inoltre, che l’indicazione del guardalinee quale responsabile dell’atto di violenza è stata tardiva anziché nell’immediatezza del fatto;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
ritenuto, infine che quanto alla richiesta di ripetizione della gara, il ricorso è inammissibile in quanto sul punto si è già formato il giudicato non essendo intervenuta impugnazione della decisione del Giudice Sportivo, e, comunque, non è stato neppure notificato
copia del reclamo alla controparte;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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