COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 80 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 18.01.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore OLIVA Rocky fino al 19.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 80 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 18.01.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore OLIVA Rocky fino al 19.01.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara, il quale ha confermato la circostanza addebitata al calciatore Oliva Rocky, per averlo caricato facendolo cadere a terra rovinosamente; ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni dello stesso arbitro è emerso che il calciatore Oliva Rocky precedentemente all’impatto con l’arbitro non aveva proferito frasi ingiuriose, né tenuto alcun comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, tanto che lo stesso arbitro aveva ritenuto che il calciatore Oliva stesse intervenendo in sua difesa contro le proteste dei calciatori della squadra avversaria; considerato che dalla dinamica dei fatti, può ragionevolmente ritenersi che l’impatto è stato aggravato dal movimento contemporaneo dei due protagonisti, che procedevano in direzione apposta; considerato, infine, che il direttore di gara non ha riportato a seguito dell’incidente alcuna conseguenza lesiva; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore OLIVA Rocky fino al 31 DICEMBRE 2006; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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