COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 90 della società A.S. ALLARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Povinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 08.02.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 150,00, squalifica calciatore SUPPA Antonio per TRE gare, squalifica calciatori COLACI Pietro, DE MASI Rocco e SCATURCHIO Giovanni per QUATTRO gare, inibizione sig. FUSINI Nazzareno fino al 01.03.2006, squalifica allenatore SCATURCHIO Michele fino al 01.03.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 90 della società A.S. ALLARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Povinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 08.02.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 150,00, squalifica calciatore SUPPA Antonio per TRE gare, squalifica calciatori COLACI Pietro, DE MASI Rocco e SCATURCHIO Giovanni per QUATTRO gare, inibizione sig. FUSINI Nazzareno fino al 01.03.2006, squalifica allenatore SCATURCHIO Michele fino al 01.03.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante, la quale ha confermato le richieste contenute nel reclamo riportandosi alle relative conclusioni; ritenuto che la sanzione della squalifica e l’inibizione ai danni di Scaturchio Michele Fusini Nazzareno sono inferiori ad un mese e, pertanto, sul punto non sono impugnabili; ritenuto che in ordine alla questione relativa alla sospensione della gara e della punizione sportiva della perdita per 0 – 3 a carico della società ricorrente, appare opportuno sentire l’arbitro; considerato che appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte ai calciatori della società Allarese e, specificatamente a Suppa Antonio, Colaci Pietro, De Masi Rocco e Scaturchio Giovanni; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SUPPA Antonio a DUE gare; riduce la squalifica inflitta ai calciatori COLACI Pietro, DE MASI Rocco e SCATURCHIO Giovanni a TRE gare; Rinvia alla seduta del 6 marzo 2006 per quanto riguarda le altre sanzioni impugnate per l’audizione dell’arbitro.
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