COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CENTRALE PISCINOLA – GARA NAPOLI CENTRALE / S.PIO DEL 4.12.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CENTRALE PISCINOLA – GARA NAPOLI CENTRALE / S.PIO DEL 4.12.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dagli atti ufficiali di gara, nonché dalla escussione anche del Commissario di Campo, è emerso senza ombra di dubbio che il direttore di gara sia stato fatto oggetto di sputi ad opera del Verrecchia Ernesto, ben riconosciuto dallo stesso, nonché di calci all’indirizzo dell’auto del direttore di gara. Analoga violenta condotta era stata tenuta dal Barbato Luigi, il quale spingeva e strattonava il direttore di gara, profferendo frasi ingiuriose e minacciose al suo indirizzo. Solo l’intervento di un dirigente evitava ulteriori e più gravi conseguenze. La circostanza che il direttore di gara veniva scortato, “unitamente al Commissario di Campo fino alla strada principale, assicurandosi che nessuno li seguisse con lo scopo di salvaguardare l’incolumità di entrambi” è sintomatica del clima di violenza e di intimidazione ai danni dell’arbitro. Pertanto, appaiono adeguate e congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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