COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS TEVEROLA 2000 – GARA VIRTUS TEVEROLA 2000 / VALENTE DEL 14.01.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VIRTUS TEVEROLA 2000 – GARA VIRTUS TEVEROLA 2000 / VALENTE DEL 14.01.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: in via preliminare, quanto alla richiesta di ripetizione della gara, gli episodi descritti dal direttore di gara nel suo rapporto (ingiurie e minacce da parte di più calciatori della società reclamante; in particolare, l’atteggiamento minatorio proprio del capitano della squadra – circostanza aggravante – ed il fatto che egli lo abbia spintonato “con maggior violenza”, configura un aspetto di rilevante gravità, peraltro appesantita dalla partecipazione di numerosi calciatori e di un dirigente della società ospitante, che “stringeva la gola” del direttore di gara) non appaiono, in misura assoluta, compatibili con la possibilità di prosecuzione della gara. Va, altresì, sottolineato che l’arbitro appare puntuale e preciso nella descrizione della vicenda e che il suo rapporto, in ordine alla situazione che ha determinato la decisione di sospensione anticipata della gara, non può essere confutato dalle pur lineari argomentazioni della reclamante. Deve, dunque, essere respinta la richiamata richiesta che sia disposta la ripetizione della gara in esame. Quanto alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai singoli tesserati, mentre devono essere confermate la squalifica fino al 14.06.2006, inflitta al capitano, Cottuno Raffaele, a maggior ragione in considerazione della sua qualità di calciatore al quale incombe l’obbligo di guida dei compagni di squadra, nonché l’inibizione fino al 14.01.2007, inflitta a carico del dirigente Teodorici Crescenzo, appare, viceversa, conforme ad equità e ad una giusta commisurazione delle punizioni sportive, nel rapporto tra le infrazioni effettivamente commesse e le squalifiche, ridurre al 14.03.2006 la squalifica a carico del calciatore Stabile Pasquale. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo, in ordine alla richiesta di ripetizione della gara; di accoglierlo parzialmente, quanto alla richiesta di riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Stabile Pasquale, riducendola al 14.03.2006; di confermare, nel resto, le decisioni del Giudice Sportivo; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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