COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CARILLIA DEL 5.02.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CARILLIA DEL 5.02.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che debba, in ragione dell’urgenza, disporsi lo stralcio relativo alla decisione in ordine alla posizione disciplinare del calciatore Marino Francesco, gravato da squalifica per quattro giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo ed impugnata nel reclamo in esame. Alla luce del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova e che, sul punto, appare chiaro e circostanziato, deve valutarsi congrua la punizione disciplinare inflitta al calciatore. In relazione alle altre doglianze, di cui al reclamo, dispone la convocazione dell’arbitro per la riunione del 13 marzo 2006, sospendendo ogni decisione all’esito dell’audizione medesima. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo, nella parte relativa alla richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Marino Francesco; di rinviare le decisioni in ordine alle altre richieste, di cui al reclamo, all’esito dell’audizione del direttore di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, in attesa delle successive decisioni.
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