COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 94 RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN PATRIZIO avverso squalifica per 3 giornate calc.TOZZOLI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2006 gara S.PATRIZIO – POGGESE del 12.2.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
94 RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN PATRIZIO
avverso squalifica per 3 giornate calc.TOZZOLI DAVIDE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2006
gara S.PATRIZIO – POGGESE del 12.2.2006
La POL.SAN PATRIZIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra riportato
provvedimento significando che il calc.TOZZOLI “interveniva per sedare una discussione tra giocatori delle due squadre.
L’arbitro, vedendo il giocatore a mani larghe che tentava di separare i giocatori, interveniva con l’espulsione del nostro giocatore, forse pensando che volesse alimentare la discussione, decisione per noi apparsa eccessiva”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
ribadito di avere espulso il calc.TOZZOLI, perché, dopo aver ricevuto un pugno in faccia da parte di un calciatore avversario,
colpiva volontariamente l’autore del gesto con una gomitata al viso, facendolo cadere a terra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornte del calc.TOZZOLI DAVIDE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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