COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOIARDO MAER per omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 28 del 15.2.2006 gara CERREDOLESE – BOIARDO MAER del 12.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOIARDO MAER per omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 28 del 15.2.2006 gara CERREDOLESE – BOIARDO MAER del 12.2.2006 Il reclamo dell’U.S.BOIARDO MAER non può essere preso in esame in quanto non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, come fissato dall’ art.29 comma 5 del C.G.S.(“Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”), né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio. . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’U.S.BOIARDO MAER e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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