COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 01.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. LOVARIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 23.11.2005

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 01.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. LOVARIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 23.11.2005 La COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Lovaria – Canarino del 12.11.2005, valida per il campionato Amatori, gir. A2, ed i relativi allegati; - Letto il supplemento di referto d.d. 22.11.2005; - Visto il provvedimento, pubblicato sul C.U. del Comitato Prov.Le di Udine n.14 del 23.11.2005, con cui il G.S., nello sciogliere la riserva di cui al C.U. n.12 del 09.11.05, decideva di: - dare gara persa alla società Lovaria per 0 – 3; - squalificare il giocatore Piussi Giovanni (Lovaria) sino al 27.07.2006; - squalificare i giocatori del Lovaria: Belfatti Sandro, Lestuzzi Thomas e Franco Erman sino al 18.05.2006; - squalificare il giocatore Pirioni Roberto (Lovaria) fino al 08.12.2005; - squalificare l’Allenatore del Lovaria, sig. Michelini Luca, sino al 22.12.2005; - inibire L’Acc. Ufficiale del Lovaria, sig. Cavallo Mauro, sino al 15.12.2005; - sanzionare la società Lovaria con l’ammenda di €.200,00= - Letto il ricorso avverso i suddetti provvedimenti della società A.C. Lovaria ed i relativi allegati, in cui si chiede di “annullare in tutto od in parte la decisione del Giudice Sportivo di cui in premessa e conseguentemente le sanzioni inflitte nonché ordinare la ripetizione della partita o, in via del tutto subordinata, ridurre le sanzioni stesse.” ; - Ascoltato in data 27.01.2006, in rappresentanza della società ricorrente, l’avv. Rino Batocletti, il quale richiamava quanto già indicato nel ricorso, sottolineava la contraddittorietà dei referti arbitrali e rilevava l’inesistenza di situazioni pericolose per l’incolumità dell’arbitro. Chiedeva, quindi, la ripetizione della gara e l’annullamento delle sanzioni ovvero, in via subordinata, la loro riduzione ad equità; - Ritenuti necessari ulteriori chiarimenti, sulla base dei documenti agli atti e degli elementi evidenziati da parte ricorrente, in data 31.01.2006 veniva sentito l’arbitro. Quest’ultimo confermava integralmente quanto già riportato nel referto e nel supplemento di referto, ribadendo di aver ritenuto sospesa la gara al 41’ del primo tempo e di averla proseguita poi pro forma sino al 45’, perché temeva per la propria incolumità fisica visto il comportamento aggressivo e minaccioso dei giocatori che lo attorniavano; - Lette le contro deduzioni d.d.16.02.2006 di parte ricorrente; - Richiamato l’art 12, comma 4, C.G.S. che prevede: “Quando si siano verificati, nel corso della gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.”, - Ritenuto, in relazione alla sospensione della gara, di dover fare le seguenti considerazioni sui fatti esposti: 1 - La regola n° 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, richiamata nell’art. 64 delle N.O.I.F., conferisce all’arbitro la facoltà di interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente a seguito di interferenze da eventi “esterni”, qualunque essi siano; 2 - La CAF si è espressa sul punto, rilevando come tale facoltà debba essere utilizzata solo “in presenza di una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo” (vedi C.U. n.21/C del 26.03.1987 e C.U. 12/C del 15.12.1988) ovvero “quando abbiano a verificarsi fatti o situazioni particolari ed eccezionali che, con valutazione serena ed obbiettiva, possano essere ritenuti pregiudizievoli per l’incolumità fisica degli ufficiali di gara “ (vedi C.U. 25/C del 23.03.1983); 3 - Nel caso di specie la C.D. è chiamata oggi a decidere primariamente se la fine anticipata della competizione e la sua prosecuzione pro forma corrispondano ad una reale situazione di pericolo ovvero siano una mera proiezione dello stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso (vedi in tal senso anche la CAF, C.U. n.27/C del 05.04.1990); 4 - E’ indubbio che dalla lettura del referto e dei supplementi emergano alcune incongruenze e lacune ma è altrettanto indubbio che i giocatori del Lovaria abbiano tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti del direttore di gara, creando un clima che poteva ragionevolmente apparire foriero di ulteriore e più grave pericolo; 5 - Occorre precisare poi che l’incombenza del pericolo deve essere accertata in riferimento a tutte le situazioni avvenute nel campo da gioco e non esaminando i singoli episodi, poiché questi spesso, se considerati singolarmente, possono far ritenere che non vi siano state le condizioni pregiudizievoli all’incolumità dell’arbitro tali da giustificare la non prosecuzione dell’incontro. Nel caso in esame va sottolineato che l’accerchiamento dell’arbitro da parte di più calciatori che gli indirizzavano gravi insulti, minacce e spinte e l’atteggiamento altrettanto aggressivo e minaccioso, da parte dei componenti (giocatori e Dirigenti) della panchina del Lovaria abbiano determinato una situazione la cui gravità deve essere valutata nel complesso. Solo valutando i concomitanti comportamenti, purtroppo non inconsueti sui campi di gioco, si può giungere alla conclusione che essi abbiano comprensibilmente ingenerato nell’arbitro il razionale convincimento che la sua incolumità poteva venir compromessa dall’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori suddetti oltre che fargli ritenere di non essere più in grado di proseguire la direzione della gara con serenità d’animo; 6 - Per quanto precede, questa Commissione ritiene che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara per timore della propria incolumità fisica trovi giustificazione nella gravità dei fatti verificatisi sul terreno di gioco; - Esaminati i provvedimenti a carico dell’allenatore sig. Michelini Luca, dell’accompagnatore ufficiale sig. Cavallo Mauro, del giocatore Pirioni Roberto e della società Lovaria, si reputa che il G.S. di primo grado abbia correttamente sanzionato i loro comportamenti; - Ritenuto, altresì, che i giocatori Piussi, Lestuzzi, Erman e Benfatti, per quanto autori di comportamenti gravi e riprovevoli, debbano essere adeguatamente sanzionati ma di considerare sufficientemente afflittiva una squalifica più contenuta; P.Q.M. La Commissione Disciplinare - conferma la sanzione della perdita della gara (0–3) a carico del Lovaria; - conferma la sanzione pecuniaria di €.200,00 irrogata alla società Lovaria; - conferma l’inibizione dell’ Accompagnatore Ufficiale sig. Cavallo Mauro nonché le squalifiche dell’Allenatore sig. Michelini Luca (Lovaria) e del giocatore Pirioni Roberto (Lovaria); - riduce al 30.06.2006 la squalifica del giocatore Piussi Giovanni (Lovaria); - riduce al 31.03.2006 la squalifica dei giocatori del Lovaria: Belfatti Sandro, Lestuzzi Thomas e Franco Erman; - dispone, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale del F.V.G., costituita dal cav. Alberto DE COLLE (Presidente), dal sig. Guido BALESTRA e dal sig. Ivano FORNASIER e con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione di venerdì 24 febbraio 2006 ha assunto la seguente decisione.
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