COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 01.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO della U.S.D. SERENISSIMA PRADAMANO avverso l’INIBIZIONE fino al 16 marzo 2006 del Dirigente GRATTONI Mariapia comminata dal GIUDICE SPORTIVO del COMITATO di Udine in relazione alla gara CODROIPO-SERENISSIMA del 4 febbraio 2006, categoria JUNIORES.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 01.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO della U.S.D. SERENISSIMA PRADAMANO avverso l’INIBIZIONE fino al 16 marzo 2006 del Dirigente GRATTONI Mariapia comminata dal GIUDICE SPORTIVO del COMITATO di Udine in relazione alla gara CODROIPO-SERENISSIMA del 4 febbraio 2006, categoria JUNIORES. La Commissione - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Codroipo-Serenissima Pradamano del 4 febbraio valida per il Campionato Juniores; - Visti i provvedimenti del G.S., pubblicato sul C.U. n° 23 del 8 febbraio 2006 del Comitato Provinciale di Udine - Letto il ricorso della società SERENISSIMA PRADAMANO con il quale contesta che i comportamenti attribuiti alla Grattoni non siano stati tanto gravi quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto e che, in particolare, la stessa non ha proferito alcuna frase blasfema - Sentito in data odierna a chiarimenti dal Presidente della C.D., l’arbitro non ha escluso che le frasi percepite possano averlo indotto in errore per la loro possibile assonanza con frasi blasfeme e non siano state pertanto tali P.Q.M. - decide di ridurre l’inibizione della GRATTONI Mariapia fino al 3 marzo 2006 - dispone la restituzione della tassa reclamo in considerazione del parziale accoglimento del reclamo
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