COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pedrocca Camp. Eccellenza Gir. C Gara del 15/01/2006 tra PEDROCCA/REZZATO C.U. n.29 del CRL datato 26/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pedrocca Camp. Eccellenza Gir. C Gara del 15/01/2006 tra PEDROCCA/REZZATO C.U. n.29 del CRL datato 26/01/2006 La società CPEDROCCA ha proposto reclamo avverso la decisine del GS che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 perché in violazione dell’art.34 bis delle NOIF e di quanto contemplato nel CU n.2 del CRL datato 07/07/2005 al punto 3.1.1; non ha impiegato per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati: uno dal 01/01/1986 in poi e l’altro dal 01/01/1987 in poi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, che la società REZZATO ha inviato le proprie contro deduzioni chiedendo la conferma del provvedimento reso in prime cure, espone quanto segue.Sentite le parti in contraddittorio, esaminato il referto arbitrale e tutti i suoi allegati, fonti primarie e privilegiate di prova, sentito a chiarimenti il direttore di gara ed acquisito ulteriore supplemento di rapporto, emerge che il calciatore della società PEDROCCA n.16 FABIO DELLA MONICA subentrato sul terreno di gioco in sostituzione di altro calciatore al 22’ del 2 T dopo alcuni minuti, circa 10/12 dalla fine della gara, si infortunava e stazionava in panchina mentre gli prestavano varie cure mediche. Considerato che la società PEDROCCA non aveva in panchina calciatori nati dall’1/1/1987 e che per tale motivo non ha potuto sostituire il calciatore infortunato, deve ritenersi corretta la delibera del GS. Infatti l’art.34 bis delle NOIF e il CU n.2 del 07/07/2005 del CRL (punto 3.1.1) impongono alle società partecipanti al campionato di ECCELLENZA e PROMOZIONE di impiegare, sin dall’inizio delle gare e per tutta la durata della stessa, almeno DUE calciatori di cui uno nato dall’1/1/1986 in poi e l’altro nato dall’1/1/1987 in poi: ciò anche nel caso in cui siano state effettuate sostituzioni di uno o più partecipanti. Nel caso di specie, la società reclamante avrebbe quindi dovuto sostituire il calciatore infortunato con un altro nato dall’1/1/1987 in poi. Tuttavia, la società PEDROCCA non ha effettuato tale sostituzione solamente per il semplice motivo che non disponeva in panchina di calciatori nati dall’1/1/1987 in poi, violando così le statuizioni delle norme sopra menzionate. Pertanto, il GS le ha correttamente inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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