COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società USO Ghedi Camp. 1^ Cat. Gir. A Gara del 12/06/2006 tra GABIANO/GHEDI C.U. n.32 del CRL datato 16/02/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società USO Ghedi Camp. 1^ Cat. Gir. A Gara del 12/06/2006 tra GABIANO/GHEDI C.U. n.32 del CRL datato 16/02/2006 La società GHEDI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ADRIANO GUANA sino al 10/05/2006, lamentando che il GUANA non avrebbe avuto intenzione di colpire il direttore di gara con il pallone e che, pertanto, la condotta del calciatore meriterebbe di essere valutata con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il GUANA ha lanciato con le mani il pallone sul volto dell’arbitro. Osserva, inoltre, che tale comportamento viene qualificato come “gesto di stizza”, ragione per cui vi è da ritenere che detto gesto seppur non violento sia stato volontario. Alla luce di tali considerazioni e posto che le deduzioni svolte dalla reclamante sono prive di valore probatorio, la CD ritiene che il GS abbia correttamente valutato la condotta posta in essere dal GUANA, sanzionandola con una squalifica congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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