COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 2 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della società ASD CAVAGNOLO ‘03 avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 30 del 12/02/2006 del Comitato Provinciale di Vercelli in relazione alla gara ASD Cavagnolo ‘03 – ASCR TRONZANO del 12/02/2006, Campionato di Terza categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 2 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della società ASD CAVAGNOLO ‘03 avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 30 del 12/02/2006 del Comitato Provinciale di Vercelli in relazione alla gara ASD Cavagnolo ‘03 – ASCR TRONZANO del 12/02/2006, Campionato di Terza categoria Con ricorso tempestivamente proposto la Società ASD CAVAGNOLO ‘03 si duole dell’eccessiva severità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati, adducendo che le decisioni sarebbero state prese sulla scorta di una ricostruzione dei fatti non veritiera da parte del direttore di gara. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto è sufficientemente esaustivo nella descrizione della condotta tenuta dai singoli tesserati, in relazione ai quali il referto di gara individua precise responsabilità. Esaminando nello specifico le singole posizioni, occorre premettere che per quanto concerne i tesserati sig. MARINACCIO Michele (allenatore) e sig. GIACOMETTO Carluccio (giocatore), il reclamo non è ammissibile in quanto i rispettivi provvedimenti disciplinari non sono impugnabili ai sensi dell’art. 41 comma III del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale non sono impugnabili né la squalifica del calciatore fino a due giornate di gara, né la squalifica del tecnico non superiore al mese. Con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del sig. RAMELLO Roberto (dirigente inibito) e del sig. MORREALE RANDAZZO Massimo (giocatore squalificato), gli stessi meritano piena conferma alla luce della precisa ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara in sede di referto, ove si evidenziano le condotte ingiuriose e violente poste in essere dai due tesserati nei confronti dell’arbitro, e, nel caso del sig. Morreale Randazzo, anche nei confronti di un avversario. Alla luce delle suesposte considerazioni non paiono sussistere elementi e circostanze che consentano di addivenire ad una riduzione della squalifica inflitta ai succitati tesserati dell’ASD CAVAGNOLO ‘03 dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, D E L I B E R A di respingere il reclamo presentato dalla Società ASD CAVAGNOLO ‘03, disponendo l’addebito della relativa tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it