COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ASC ALEXANDER VILLASOR (Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C1”) Avverso il risultato della gara Alexander / Audax Sanluri del 18.02.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
ASC ALEXANDER VILLASOR (Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C1”)
Avverso il risultato della gara Alexander / Audax Sanluri del 18.02.2006.
Con reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, la società Alexander Villasor chiedeva che venisse accertata la posizione irregolare dei calciatori Forssetto Achete, Pinceli Eduardo e Da Silva Gubolim Marcelo, appartenenti alla società Audax Sanluri.
Ciò in quanto, secondo la reclamante, tali giocatori erano stati in precedenza tesserati per una Federazione estera e, con riferimento alla stagione in corso, sono stati tesserati come calciatori italiani, senza che venisse richiesti, attraverso la FIGC, il prescritto transfert alla federazione estera di provenienza. La reclamante conclude affinchè, sulla base di quanto esposto, venga applicata la sanzione sportiva della perdita della gara per cui è reclamo.
Tutto ciò premesso, ritiene la Commissione che il reclamo debba essere respinto.
Al riguardo corrisponde al vero che, ai sensi dell’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F., il tesseramento di calciatori provenienti da federazioni estere possa avvenire a condizione che sia rilasciato il transfert internazionale dalla federazione di provenienza. Peraltro, risulta che i calciatori in oggetto abbiano la cittadinanza italiana .
Tale circosatnza, ai sensi dell’art. 40, comma 10, impone di considerali equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani. Di conseguenza, il loro tesseramento nella stagione in corso deve essere considerato regolare in quanto conforme alla normativa vigente.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo presentato, con conseguente addebito della tassa.
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