COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 127/06-rn. Reclamo A.S.D. Atletico Terrarossa Avverso Squalifica Del Calciatore Mariani Nicola Fino Al 1972006(.C.U. N° 31 Del 1912006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 127/06-rn. Reclamo A.S.D. Atletico Terrarossa Avverso Squalifica Del Calciatore Mariani Nicola Fino Al 1972006(.C.U. N° 31 Del 1912006) Propone rituale reclamo la A.s.d. Atletico Terrarossa avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “A fine gara cercava di aggredire il D.G. non riuscendovi solo per l’intervento dei propri compagni di squadra. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, con articolato reclamo contesta la decisione del primo giudice ed in particolare contesta il fatto che la sanzione traeva origine da un rapporto arbitrale che era talmente succinto nella descrizione dell’episodio da non permettere al giudicante una sostanziale cognizione dei fatti accaduti. Infatti si sostiene che nella descrizione del tentativo di aggressione il D.G. avrebbe affermato la circostanza così come da lui recepita senza però fornire particolari importanti (distanza del calciatore fatti oggettivi che potessero in qualche modo confermare la volontà di aggredire etc), evidenziando, anche col suo comportamento successivo di cui agli atti ufficiali, non già un reale pericolo rappresentato dall’atteggiamento del Mariani, quanto un ingiustificato timore da parte dell’arbitro, che si sostanziava in modo evidente allorchè il D.G. aveva chiamato col proprio cellulare il 112 senza che vi fosse all’esterno dell’impianto alcun tifoso o calciatore o dirigente con intenzioni ostili. La C.D. esaminati gli atti il ricorso ed il supplemento di rapporto, sentito l’arbitro a chiarimenti all’udienza 2422006 decide di accogliere il reclamo. Indubitabilmente il comportamento del calciatore Mariani non può essere assunto ad esempio, ma quanto riportato dal D.G. in modo estremamente sintetico ha fuorviato il primo giudice tanto da non consentirgli di irrogare una sanzione diversa da quella che oggi si impugna. E’ ben vero che la sensazione della pericolosità del comportamento viene avvertita in modo soggettivo dall’arbitro, ma deve avere anche la connotazione della oggettività, deve in sostanza trovare riscontro in elementi oggettivi che ne facciano apprezzare anche all’esterno la rilevanza. Orbene, nel caso di specie, alla luce di quanto il D.G. ha riferito, prima nel rapporto di gara, poi nel supplemento, ed infine nell’audizione personale, non pare testimoniare in modo univoco sulla pericolosità del comportamento del Mariani. Invero le versioni date dall’arbitro seppur possano essere ritenute da un lato precise nel ricostruire il fatto (il portarsi del Mariani con passo svelto e con atteggiamento minaccioso percorrendo una ventina di metri verso il D.G., l’avere i compagni impedito un ulteriore avvicinamento, lo sguardo minaccioso ed il tentativo di divincolarsi), da un altro lato sviliscono le affermazioni precedentemente rese, con aggiunte di comportamenti, a cui non si fa alcun cenno nel primo rapporto, che sembrano ricostruiti apposta per giustificare il timore sicuramente avvertito. In buona sostanza nel primo rapporto (che ancorchè sintetico e poco illuminante in relazione al tentativo di aggressione appare anche il più veritiero), non vi è traccia di episodi ulteriori e diversi sia a carico del Mariani sia a carico di dirigenti e pubblico (negli spazi dedicati a tali comportamenti esistenti nello stampato del rapporto vi è scritto: “Nulla da segnalare”), mentre nel supplemento si segnala che la porta del D.G. era stata oggetto di colpi (a giustificazione della chiamata del 112), senza che per tali colpi si facesse riferimento al Mariani, nell’audizione personale il D.G. aggiunge che mentre venivano assestati i colpi alla porta ha sentito distintamente la voce del Mariani. Quanto sopra per evidenziare come le diverse versioni fornite dal D.G. siano tra loro contrastanti ed univoche solo sul comportamento del Mariani in campo. Tale comportamento peraltro appare meritevole di sanzione inferiore a quella comminata dal G.S. alla luce del solo primo rapporto, in ragione della contraddittorietà delle versioni fornite dal D.G. che ne minano la credibilità. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Mariani Nicola fino al 19 maggio 2006, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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