COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare 1) RECLAMO DEL A.S. APPIO CAPANNELLE 2) RECLAMO DELLA A.S.D. FORTITUDO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 55,00 A CARICO DELLE SOCIETA’ PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 19/1/06 ( Gara: Appio Capannelle – Fortitudo Roma del 18/12/05 – Camp. III CAT. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare 1) RECLAMO DEL A.S. APPIO CAPANNELLE 2) RECLAMO DELLA A.S.D. FORTITUDO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 E LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 55,00 A CARICO DELLE SOCIETA’ PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 19/1/06 ( Gara: Appio Capannelle - Fortitudo Roma del 18/12/05 - Camp. III CAT. RM ) La Commissione Disciplinare; • visti i reclami in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udite, come da richiesta, le Società interessate; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; • disposta la riunione dei reclami per connessione, osserva: A motivo del reclamo, entrambe le ricorrenti hanno dedotto che i capitani delle squadre non avevano mai espresso all’Arbitro la volontà di non proseguire l’incontro, né tanto meno di rinunciare alla gara. La Soc. Fortitudo ha infatti dichiarato che, allorquando il Direttore di gara ha decretato la fine anticipata dell’incontro, si stavano ancora prestando le cure del caso al giocatore (portiere) colpito da un sasso; mentre, a sua volta, la Soc. Appio Capannelle ha fatto rilevare che non avrebbe avuto alcun interesse ad abbandonare la gara, dal momento che stava conducendo l’incontro per 2 a 1. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che al momento in cui aveva sospeso l’incontro, il portiere della Fortitudo si era già rialzato da terra, sicché, avendo rilevato che le condizioni dell’infortunato non erano gravi, aveva sollecitato più volte la ripresa del gioco, senza tuttavia che i giocatori aderissero al suo invito, in quanto impegnati a discutere tra loro e con parte del pubblico. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che il capitano della Fortitudo lo aveva sollecitato a sospendere la partita, a causa di quanto accaduto, mentre i giocatori dell’Appio Capannelle erano rimasti invece “ in una posizione d’attesa ”. A quel punto, vista la situazione, ed essendo già trascorsi alcuni minuti, aveva ritenuto che le squadre “ non intendessero proseguire la gara ” e pertanto aveva emesso il triplice fischio. L’Arbitro ha anche precisato che, al termine dell’incontro, aveva omesso di richiedere ai capitani delle due squadre la dichiarazione scritta di rinuncia alla gara. Preso atto delle precisazioni fornite dall’Arbitro, questa Commissione ritiene che non risulti comprovata la volontà delle due squadre di rinunciare alla gara; volontà che, considerate le gravi conseguenze sportive che tale scelta determina, deve essere manifestata in maniera assolutamente chiara e non equivoca, ed anzi, di regola, mediante una dichiarazione scritta da consegnare all’Arbitro. Mancando tali requisiti, non si può quindi ritenere corretta la decisione dell’Arbitro di considerare la gara sospesa per rinuncia; decisione che probabilmente è stata determinata dal fatto che l’Arbitro ha frainteso l’atteggiamento dei giocatori (“ ho ritenuto che le squadre non intendessero proseguire la gara ”). Non apparendo giustificata la sospensione della gara, dovrà quindi disporsi la ripetizione della stessa, e la revoca dei provvedimenti assunti dal G.S. nei confronti delle due Società. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere i reclami e, per l’effetto, revoca i provvedimenti di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, disponendone la ripetizione, e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di € 55,00 a carico delle società A.S. APPIO CAPANNELLE e A.S.D. FORTITUDO ROMA. Manda al Comitato Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza. La tassa di reclamo va restituita ad entrambe le Società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it