COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURELIO IMIR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE ASTEGIANO MARIO E DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 9.2.2006 (Gara: AURELIO IMIR – ARISTON COLLEFERRO del 4.2.2006 – Campionato C5 Femm.le Serie D)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURELIO IMIR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE ASTEGIANO MARIO E DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 9.2.2006
(Gara: AURELIO IMIR – ARISTON COLLEFERRO del 4.2.2006 – Campionato C5 Femm.le Serie D)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiale;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, telefonicamente, l’arbitro;
considerata, in primo luogo, l’irregolarità relativa all’impugnazione del provvedimento di perdita della gara con punteggio 0 – 6, comminata dal Giudice Sportivo, per mancata comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r all’altra Società;
visto che non appaiono verosimili le doglianze della Soc. AURELIO IMIR a causa di una netta contraddizione, rispetto al referto arbitrale riguardante il minuto in cui avrebbe avuto luogo l’episodio oggetto di sanzione;
visto, altresì, che il direttore di gara ha confermato telefonicamente quanto descritto sul referto circa l’occorso relativo al pugno ricevuto, circa il minuto in cui ciò sarebbe avvenuto e circa la sospensione dell’incontro a questo subito successiva;
considerato il valore di prova privilegiata che il referto arbitrale riveste;
tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il capo del reclamo vertente sulla perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
di respingere il reclamo stesso relativamente all’impugnazione della squalifica comminata al Dirigente ASTEGIAMO MARIO, confermandola.
La tassa reclamo va incamerata.
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